FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MAGIONE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO

CAPITOLO I

DEL SERVIZIO DI MISERICORDIA IN GENERALE

Art 1

Costituisce servizio l’impegno in spirito di fraternità cristiana, da parte della fratellanza nelle opere di carità che formano lo scopo della Misericordia.

Esse sono indicate nello Statuto e, nel presente Regolamento, ne sono precisati forme e modi.

 

Art 2

Il servizio viene svolto con le seguenti attività:

1.     Trasporti socio – sanitari;

2.     Intervento in pubbliche calamità od emergenze e di Protezione Civile;

3.     Partecipazione ad altri servizi di culto;

4.     Assistenza in luoghi di cura o a domicilio a infermi o bisognosi;

5.     Formazione, educazione ed assistenza sanitaria;

6.     Attività consultoriali in discipline mediche, psicologiche e sociali;

7.     Partecipazione alle Commissioni nominate dal Consiglio Direttivo;

8.     Altri servizi di Misericordia.

 

Art 3

Tutti i servizi sono prestati gratuitamente.

I Fratelli e le Sorelle (di seguito per semplicità indicati come “Fratelli” o “Confratelli”) hanno i medesimi diritti e doveri all’interno dell’Associazione.

E’ assolutamente vietato ai Fratelli che prestano servizio, ricevere qualsiasi compenso a titolo personale.

E’ ammesso, invece, ricevere delle libere offerte per le quali i riceventi devono rilasciare regolare ricevuta numerata fornita dalla Misericordia.

Ogni Fratello è tenuto a svolgere correttamente e con diligenza il servizio tenendo, nello svolgimento del medesimo, un comportamento educato e rispettoso verso chiunque.

 

CAPITOLO II

DEL DISIMPEGNO DEL SERVIZIO E DELLA DISPENSA DELLO STESSO

Art 4

 

Possono essere dispensati dal servizio, su indicazione del Governatore e con ratifica del Consiglio Direttivo, i maggiori di anni 70, gli invalidi permanenti e gli ammalati, che abbiano una anzianità di servizio di almeno 10 anni.

Art 5

I Confratelli che non prestano servizio dovranno provvedere al pagamento di una quota annua, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, salvo coloro che saranno ammessi “honoris causa”. Essi costituiscono il ruolo dei Confratelli sostenitori.

 

Art 6

Le variazioni tra i due ruoli dei Confratelli attivi e sostenitori avverranno una volta all’anno, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

Art 7

I Confratelli tenuti al pagamento della quota annuale, che non abbiano provveduto al versamento della medesima entro la fine dell’anno successivo a quello di competenza, saranno considerati morosi e radiati dai ruoli.

Essi saranno riammessi una volta sanata la morosità, previa delibera del Consiglio Direttivo.

 

CAPITOLO III

DEI RUOLI DELLA FRATELLANZA

Art 8

L’anzianità decorre dal passaggio da fratello aspirante a fratello attivo, dall’inizio della prestazione del servizio e cioè dal 16° anno di età compiuto e comunque dalla delibera del Consiglio Direttivo. In caso di parità di anzianità di servizio prevale l’anzianità di età.

 

Art 9

All’interno del ruolo dei fratelli è prevista una sezione per i minorenni, costituita da tutti gli iscritti che non avendo compiuto il sedicesimo anno di età non sono tenuti a prestare servizio attivo.

Per l’espletamento del servizio da parte di minorenne, che in via straordinaria può concedere il Governatore, occorre il consenso scritto di chi sullo stesso ha potestà genitoriale.

 

CAPITOLO IV

DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIALE

Art 10

I servizi sanitari, sociali e di protezione civile, vengono svolti con automezzi ed attrezzature, alla cui cura, efficienza e sicurezza sovrintende l’Ufficio del Governatore e il Responsabile degli Automezzi. Gli automezzi debbono essere guidati dal personale volontario autorizzato dall’Ufficio del Governatore ed in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.

 

Art 11

Il servizio si esplica durante l’arco delle 12 ore, secondo le istruzioni e con le modalità stabilite dall’Ufficio del Governatore. Il servizio diurno va dalle ore 08 alle ore 20, salvo per i casi di servizi particolari, anche non sanitari.

 

Art 12

I Fratelli che frequentano i locali della Misericordia, sono OBBLIGATI, nel momento in cui si richieda, ad obbedire ad eventuali chiamate in servizio da parte di chi è preposto. Qualora non diano disponibilità, devono allontanarsi dai locali.

 

Art 13

Il coordinamento del servizio spetta con il seguente ordine di precedenza:

1.     Al Responsabile dei Servizi;

2.     In mancanza del Responsabile dei Servizi al Fratello con la maggiore anzianità di ruolo.

La squadra che svolge il servizio è inoltre composta da Autista, che è il diretto responsabile dell’automezzo, della guida e del percorso da effettuare e da Fratelli soccorritori.

 

Art 14

Nel caso dell’ambulanza medicalizzata, la responsabilità sanitaria del paziente è del Medico, se presente, il quale darà le indicazioni all’equipaggio per un servizio il più possibile professionale. Nel caso dell’ambulanza ordinaria o di primo soccorso sarà compito del coordinatore del servizio informarsi dalla famiglia riguardo allo stato di salute del paziente e alla sua eventuale terapia medica, così da poter riferire le informazioni al presidio ospedaliero e curarne il trasporto nei modi dovuti.

 

Art 15

Durante l’espletamento di qualsiasi servizio accanto all’autista (in andata ed in assenza del paziente) si pone il Coordinatore del servizio e comunque il fratello più anziano dell’equipaggio, indipendentemente si tratti di servizi ordinari o di emergenza; mentre con il paziente a bordo sarà il fratello più giovane di servizio, in assenza del familiare, a porsi accanto all’autista. Durante l’espletamento di un servizio di emergenza la collocazione del Medico sarà esclusivamente nel comparto sanitario sia a vuoto che con il paziente a bordo. I Fratelli in turno hanno la precedenza nel prestare i servizi.

 

Art 16

Durante lo svolgimento del servizio, i Fratelli sono tenuti all’obbedienza verso il coordinatore. Solo dopo aver compiuto il servizio, essi potranno fare eventuale reclamo all’Ufficio del Governatore.

 

Art 17

Non è consentito ai minori di 15 anni espletare servizio mobile in ambulanza tranne su autorizzazione dei genitori e del Governatore.

 

Art 18

Sulle ambulanze potrà prendere posto un membro della famiglia del malato o ferito, in base alla legge vigente, tenendo presente che nell’ambulanza non potranno prendere posto più persone di quelle indicate nel libretto di circolazione. Nel caso di trasporto di minore si ricorda che è obbligatorio far salire nel comparto sanitario, un familiare o comunque un maggiorenne tutore. In caso di emergenza non è consentito nessun familiare a bordo.

 

Art 19

La Fraternita esegue servizi socio­sanitari convenzionati o istituzionali, questi ultimi autorizzati dall’Ufficio del Governatore.

 

Art 20

E’ assolutamente vietato ai fratelli in servizio, quando stiano trasportando un malato, di fermarsi a mangiare o a bere. Soltanto in caso di particolare lunghezza del tragitto il coordinatore del servizio potrà permettere una piccola refezione. Durante il servizio è altresì vietato fumare.

 

Art 21

Nel caso che l’infermo venga accompagnato dal proprio medico, sarà di competenza dello stesso l’eventuale somministrazione di medicine durante il trasferimento. Nel caso, invece, che prima del trasferimento il medico abbia somministrato farmaci e l’ammalato non venga accompagnato dallo stesso, il medico dovrà dichiarare per iscritto quanto somministrato.

 

Art 22

La radio e/o il telefono devono essere usati solitamente dall’autista, salvo casi particolari dove sia espressamente richiesto l’intervento di altro fratello. Il personale così autorizzato dovrà scrupolosamente usare un linguaggio corretto ed educato, sintetizzando quanto più possibile i messaggi e non interferendo durante le comunicazioni. L’autista, dovrà accertarsi che la radio e/o telefono siano sempre accesi dal momento in cui inizia il servizio.

 

Art 23

Tutti coloro che svolgono il ruolo di autista volontario, dovranno possedere i requisiti di legge previsti dal codice della strada.

 

Art 24

Ogni autista volontario che si appresta a svolgere servizio con i mezzi della Misericordia è tenuto a controllare le condizioni degli stessi, comunicando ai responsabili del servizio l’eventuale stato di non efficienza tale da non garantire l’operatività, lasciato da coloro che hanno prestato l’ultimo servizio. L’autista in turno dovrà comunque provvedere a rendere operativo il mezzo. Ogni autista volontario che prende in consegna un automezzo è tenuto ad un uso responsabile dello stesso e deve comunicare eventuali anomalie verificatesi durante lo svolgimento del servizio. Al rientro da ogni servizio l’autista volontario e gli altri Volontari che hanno svolto il servizio  devono lasciare il mezzo in perfetto ordine e pulizia, tranne in casi eccezionali che dovranno essere segnalati dallo stesso al Responsabile dei Servizi.

 

Art 25

Tutti gli autisti volontari sono tenuti a compilare perfettamente ed in stampatello il foglio di viaggio in ogni sua parte e ne sono direttamente responsabili davanti all’Amministrazione. Eventuali ripetuti richiami sull’adempimento di tale obbligo saranno causa di provvedimenti disciplinari.

 

Art 26

L’uso dei dispositivi di emergenza acustici e luminosi è regolamentato dal codice della strada e dalle disposizioni delle leggi vigenti in materia sanitaria.

 

Art 27

Si ricorda che la nostra Istituzione viene anche giudicata dal comportamento tenuto nella conduzione dei mezzi e dall’educazione del personale a bordo dei suddetti. Eventuali sanzioni causate da infrazioni al codice della strada saranno addebitate all’autista volontario.

 

Art 28

Tutti i Fratelli prestanti servizio sono obbligati a disimpegnare personalmente almeno 100 ore di servizio durante l’anno. Chi si segna in turno deve rimanere disponibile all’interno della sede.

E’ obbligo morale di ogni Confratello partecipare ai corsi teorici e pratici di intervento e soccorso, organizzati dal Consiglio Direttivo.

 

Art 29

Coloro che per due anni consecutivi non abbiano raggiunto i limiti sopra descritti, saranno retrocessi a sostenitori.

 

Art 30

Il Governatore, il Vice Governatore, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile dei Servizi sono i legittimi depositari delle chiavi dei locali dell’Associazione. Il Governatore può, tuttavia, decidere di consegnare copia di tutte o di parte delle chiavi ad altri Confratelli.

 

Art 31

“Obbedienza e rispetto” è il motto al quale i Fratelli si devono ispirare non solo in servizio, ma anche nei locali della Fraternita.

Il Responsabile dei Servizi, in assenza dei superiori, è tenuto a richiamare i fratelli all’osservanza rigorosa delle norme dello Statuto e del Regolamento ed a fare rapporto al Governatore qualora il richiamo non abbia raggiunto lo scopo.

 

CAPITOLO V

DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art 32

Il servizio di Protezione Civile è attività operativa prevista nello Statuto della Fraternita.

Esso è svolto in modo diversamente organizzato, trattandosi di calamità eccezionali, con ampio campo di intervento sia locale che nazionale o internazionale.

Esso fa riferimento alla legislazione vigente in materia, ai regolamenti confederali ed alle disposizioni dettate dalla Fraternita, anche per quanto riguarda il riconoscimento dei volontari quali organi di Protezione Civile.

Il Responsabile di Protezione Civile nella sua qualifica di legale rappresentante della Fraternita, rappresenta il Gruppo di Protezione Civile presso le Pubbliche Amministrazioni, Prefettura e Organi Confederali.

 

Art 33

Il Gruppo di Protezione Civile ha per suo scopo:

1.     la cura della formazione e l’addestramento dei Fratelli che vi partecipano, oltre allo svolgimento di attività informative alla cittadinanza,

2.     il perseguimento del percorso formativo individuato dalla Confederazione seguendo i vari brevetti e sostenendo le opportune verifiche,

3.     l’organizzazione e la partecipazione a corsi di formazione, organizzati da Enti Locali;

4.     l’adeguamento, d’intesa con la Pubblica Amministrazione, della formazione e dei piani di Protezione Civile,

5.     la partecipazione operativa nelle fasi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino.

 

Art 34

OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi da svolgere da parte del Gruppo possono riguardare:

1.     Salvataggio e soccorso di persone sinistrate nelle varie calalamità

2.     Soccorso di persone disperse con ausilio di Unità Cinofile operative

3.     Attendamento e ricovero dei Fratelli partecipanti al soccorso, vettovagliamento e autosufficienza

4.     Disciplina delle comunicazioni e dei trasporti (di materiali derivanti da raccolte) nella zona colpita.

 

Art 35

ISCRITTI AL GRUPPO

Possono iscriversi al Gruppo di Protezione Civile coloro che risultano già iscritti come Fratelli e Sorelle della Fraternita di Misericordia di Magione e/o delle Confraternite locali, che abbiano già superato il corso di inserimento del servizio, e che siano nel ruolo dei confratelli attivi.

Per i minorenni dovrà farsi domanda a cura di chi esercita la potestà ed in caso di esercitazioni o prove, essi dovranno di volta in volta portare autorizzazione firmata dai genitori e dichiarazione di esonero di responsabilità.

I Fratelli iscritti al Gruppo sono tenuti:

1.     a partecipare ai corsi di addestramento e alle esercitazioni nonché alle riunioni;

2.     a rendersi disponibili in caso di necessità per l’impegno in attività di Protezione Civile;

3.     a mantenere in efficienza l’equipaggiamento loro assegnato;

4.     a restituire quanto è stato loro assegnato (tessera, distintivi, ecc.) per qualsiasi motivo non dovessero fare più parte del gruppo di Protezione Civile.

 

Art 36

MEZZI E ATTREZZATURE

Gli automezzi, le attrezzature varie sono di proprietà della Fraternita e come tali, anche se in consegna ed in uso specifico al Responsabile di Protezione Civile, in caso di necessità il Governatore può deciderne l’uso per altri interventi nell’ambito delle attività Istituzionali dell’Associazione.

Il Responsabile di Protezione Civile ha la totale autonomia dell’utilizzo dei mezzi sia logistici (tende, roulotte, container, ecc) che tecnici (automezzi, motopompe, carrelli, gruppi elettrogeni), a disposizione del Gruppo.

Sono autorizzati alla guida degli automezzi gli autisti volontari della Misericordia.

Nel caso in cui ci siano più autisti disponibili per un servizio, il Responsabile di Protezione Civile è colui che decide il più idoneo a svolgere il servizio in questione.

 

CAPITOLO VI

ASSICURAZIONE

Art 37

I Fratelli saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie annessi allo svolgimento dei servizi, nonché per responsabilità civile verso terzi e spese legali; i premi di dette assicurazioni saranno a carico della Fraternita di Misericordia di Magione.

 

CAPITOLO VII

UNIFORMI E DISTINTIVI

Art 38

I servizi di carattere sanitario e sociale dovranno essere svolti con le divise (adattate alle stagioni) fornite dall’Ufficio del Governatore e mantenute in condizione ordinata e decorosa, senza modifiche e personalizzazioni, a cura del Fratello.

 

Art 39

Relativamente ai servizi di rappresentanza o di onore, si rinvia a quanto previsto dal cerimoniale.

 

Art 40

I distintivi e le qualifiche dovranno essere quelli di prescrizione, forniti dall’Ufficio del Governatore.

 

CAPITOLO VIII

DELLE PREMIAZIONI E DELLE PUNIZIONI

Art 41

Il vero premio di ogni fratello consiste nella soddisfazione di aver potuto aiutare un fratello sofferente e di aver assolto al comando evangelico della carità.

Le distinzioni, i premi ed i riconoscimenti hanno puro carattere morale. Ai fratelli che si saranno distinti nello svolgimento dei servizi la Fraternita conferirà un attestazione di benemerenza nei modi che seguono.

 

Art 42

L’Ufficio del Governatore ogni anno conteggerà dagli appositi elenchi i servizi espletati da ciascun Fratello nell’anno precedente per renderli pubblici. I servizi disagevoli o gravosi potranno esser valutati a discrezione del Governatore come doppio servizio.

 

Art 43

Le premiazioni avranno luogo in forma solenne con modalità che di volta in volta saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e l’elenco dei premiati sarà annotato in apposito registro e reso pubblico alla fratellanza.

I Fratelli che hanno subito il provvedimento di sospensione non possono concorrere alle benemerenze dell’anno nel quale hanno commesso l’infrazione.

 

Art 44

Ogni Confratello che si trovi nei locali della Fraternita è tenuto alla tutela dell’ordine e a denunziare senza esitazione verbalmente o per scritto al Governatore gli iscritti che si rendessero colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.

Per ciò che riguarda le punizioni si fa riferimento a quanto contenuto nello Statuto.

 

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art 45

Gli organi direttivi di questa Associazione, composta da Confratelli, confida nella massima serietà di tutti e ricorda che i mezzi dell’Istituzione sono costati sacrifici e che i costi della loro manutenzione sono molto gravosi. Le somme che vengono periodicamente spese per dette manutenzioni, potrebbero essere invece investite in altre attività, dimostrando tutti più accortezza. Si ricorda a tutti i fratelli che un buon Autista deve mantenere la calma e la razionalità, in modo da adeguare la velocità agli scopi del servizio, alle condizioni della strada e della visibilità.

 

Art 46

Per tutto quanto non specificato nel presente regolamento si richiama lo Statuto vigente della Fraternita di Misericordia di Magione.

 

Art 47

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 13 aprile 2016 ed è subito vincolante ed operativo.

 

 

Magione, 13 aprile 2016